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Lavori Socialmente Utili – impiego nell’attivita’ ordinaria del datore – trasformazione in rapporto ordinario

Se nel corso di un rapporto di lavoro socialmente utile, il lavoratore viene adibito all’attività ordinaria dell’imprenditore o dell’ente pubblico, il rapporto si trasforma in on ordinario rapporto di lavoro subordinato

Una delle piaghe più vergognose del mondo del lavoro pubblico italiano è costituita dai lavori socialmente utili.
L’istituto aveva inizialmente la corretta finalità di creare occasioni di lavoro finalizzate ad agevolare l’inserimento nel mondo produttivo di giovani lavoratori in situazioni locali di sotto occupazione o riqualificare lavoratori che erano stati espulsi a seguito di cessazioni di attività produttive.
Il sistema funzionava attraverso la creazione di “progetti” nell’ambito della pubblica amministrazione che potevano riguardare opere di bonifica del territorio, di creazione di aree di cultura o di bonifiche ambientali ovvero la realizzazione di un’opera od un compito straordinario, con l’effetto ulteriore e positivo, oltre a quello di impiegare lavoratori altrimenti improduttivi, di realizzare opere utili agli abitanti dell’ente che promuoveva l’iniziativa. Tali progetti potevano riguardare anche la riqualificazione dei lavoratori attraverso il loro utilizzo in attività diverse da quelle ove avevano precedentemente operato e che non erano più utilmente spendibili sul mercato.
Il “progetto” per sua natura aveva natura temporanea ed i lavoratori socialmente utili dovevano, ovviamente, essere impiegati all’interno del programma, che doveva trovare approvazione e controllo da parte di organismi pubblici.
L’istituto dei Lavori socialmente utili è stato poi disciplinato in modo organico dal Decreto legge 299 del 1994 il quale prevedeva che ai lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni potevano essere avviati sia i titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) sia i disoccupati di lunga durata.
Il compenso era pari al trattamento di integrazione salariale (oltre ad un compenso integrativo per l’ulteriore lavoro svolto) mentre per i disoccupati ammontava a 7.500 lire orarie.
La legge 299 del 1994 e le successive integrative disponevano che l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comportava l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né la cancellazione dalle liste di mobilità e dell’iscrizione a quelle di collocamento ordinario.
Successivamente con Decreto legge 510 del 1996 si precisava che i lavoratori socialmente utili non fruivano di alcun trattamento previdenziale e venivano pagati con un’erogazione di 800.000 lire mensili da parte dell’INPS. La legge 196 del 1977 la possibilità che fosse corrisposto un trattamento integrativo per l’eventuale ulteriore attività svolta a carico del Fondo per l’occupazione.
All’interno di questo quadro normativo si è sempre posto il problema dell’ipotesi in cui l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili avvenisse, di fatto, in attività diverse dall’iniziale “progetto” e delle conseguenze che ne potevano derivare.
Problema che, con gli anni, è divenuto strutturale, poiché, dello strumento LSU, come è successo con i contratti a tempo determinato (e con tutti gli altri contratti flessibili, del resto), lo Stato italiano e gli enti locali hanno fatto un utilizzo del tutto anomalo, impiegando i lavoratori socialmente utili nelle ordinarie attività amministrative del tutto scollegate da qualsivoglia progetto di inserimento nel mondo del lavoro, concretizzandosi nello svolgimento di attività stabili e permanenti dell’ente utilizzatore, che avrebbe dovuto coprirle con con personale assunto tramite concorso, secondo le regole istituzionali teoricamente vigenti in Italia.
Insomma, il lavoro socialmente utile, da strumento per stimolare il rinnovo del settore lavorativo, riqualificare la classe lavoratrice e fornire occasioni di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, ha dato via via vita ad un mondo di precari, spesso mantenuto tale per esigenze di natura elettorale, e costituito da lavoratori ed impiegati  a tutti gli effetti, che svolgono mansioni di concetto e anche di  rilevanza istituzionale, come agenti di polizia urbana, responsabili di uffici come il catasto o, comunque, incaricate di funzioni essenziali per il buon andamento della vita dell’ente che li occupa (chi scrive si è trovato davanti come controparte un avvocato di un comune che era inquadrato come lavoratore socialmente utile!).
Il tutto, ovviamente, al netto di deprecabili episodi che hanno visto persone che si approfittavano di tale situazione, svolgendo contemporaneamente altre lucrose attività a spese della collettività, episodi che hanno sempre trovato ampia pubblicità sui media e che hanno finito per caratterizzare erroneamente la realtà di un mondo dove la maggioranza dei lavoratori svolge correttamente il proprio lavoro pur ricevendo in cambio molto meno di quanto danno alla società.
Con la conseguenza che tre o quattro generazioni di lavoratori si sono ritrovati a vivere una esistenza precaria, di fatto lavoratori pubblici per obblighi e responsabilità ma, giuridicamente senza alcuno sbocco di certezza lavorativa e sociale, caratterizzata da insicurezza economica ed in una continua situazione di ricatto, nel timore di perdere il precario posto di lavoro e il magro reddito che ne ricevono in cambio, in continua attesa che il potere politico che controlla l’ente presso il quale lavorano si degni di prorogare, anno dopo anno, il loro contratto o, come talvolta è successo – e doveva succedere – ha proceduto alla loro stabilizzazione come ordinari lavoratori.
La giurisprudenza dei giudici di merito italiani è sempre stata indifferente a tale situazione, negando, quando è stata investita di questo problema giuridico con forti impicazioni di natura sociale, ogni tutela, strenuamente abbarbicata alla necessità del concorso ed indifferente alla anomala situazione di lavoratori assunti ed abusati da una situazione lavorativa del tutto contraria alla normativa europea che dal 2001, con la Direttiva 1999/70, vietava l’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine, tali essendo divenuti, di fatto, questi anomali rapporti, ormai solo formalmente definibili come lavori socialmente utili.
Per i giudici, insomma, i lavoratori socialmente utili erano dei paria, quasi dei fantasmi. In ogni caso lavoratori senza alcun diritto che non potevano accedere alle tutele che spettano agli ordinari lavoratori, a fianco dei quali, pur tuttavia, operavano giorno per giorno, svolgendo le stesse – e talvolta superiori – mansioni, pagati meno dei loro colleghi e senza alcuna copertura contributiva.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha seguito due orientamenti. Il primo affermava che l’impiego inattività istituzionali dell’Ente utilizzatore, diverse dal progetto iniziale, comportava la trasformazione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2126 del codice civile il quale prevede che, in tal caso, al lavoratore spetta la ordinaria retribuzione contrattuale e la copertura contributiva per l’intero periodo di utilizzo non conforme all’originario progetto.
Il secondo orientamento, più recente, negava invece che tale situazione potesse comportare tale trasformazione, sicché il lavoratore socialmente utile non poteva rivendicare nulla per l’attività prestata al di fuori del progetto iniziale.
Ora, finalmente, è intervenuta l’ordinanza 17101 dell’11 luglio 2017 della Corte di Cassazione che ha invece risolto il conflitto di giurisprudenza che si era creato all’interno della sezione lavoro, stabilendo in modo definitivo che ove il lavoratore socialmente utile venga di fatto utilizzato dall’ente pubblico in ansiosi difformi da quelle dell’originario progetto, il rapporto si considera un ordinario rapporto di lavoro a tempo detreminato.
In conseguenza, a detto rapporto non potrà che applicarsi la ordinaria disciplina del nuovo rapporto e, più in particolare, anche quella della Direttiva 1999/70, con la conseguenza che, in caso di reiterazione della proroghe oltre il 36° mese, dovranno adottarsi le misure sanzionatorie previste dall’ordinamento ovvero, la riqualificazione del rapporto a tempo indeterminato o il risarcimento del danno, oltre al pagamento di tutte le differenze retributive maturate per il periodo di illegittimo utilizzo.
Questo studio, da anni va seguendo diverse cause per i lavoratori socialmente utili.
Questa sentenza è un buon segno e fa presagire un esito positivo del contenzioso in corso.

Roma, 18 luglio 2017

Sergio Galleano

Allegato: Sentenza-Cassazione-LSU.LPU-n.17767_17

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