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Sentenza favorevole per gli LSU. Condannati gli enti utilizzatori al pagamento delle differenze retributive e contributive non corrisposte.

Con una nota l'Unione Sindacale di Base di Latina, mette a conoscenza la platea dei lavoratori LSU, LPU e ASU italiani, di una sentenza favorevole per lavoratori socialmente utili che vede condannare gli enti utilizzatori al pagamento delle differenze retributive e contributive non corrisposte al ricorrente per tutto il periodo in cui lo stesso è stato utilizzato come LSU. <<Una sentenza che riapre la speranza a tanti LSU che ancora oggi, malgrado coprono vuoti organici degli enti, vengono ritenuti figli di un dio minore.>>... Conclude a margine Simona Conti responsabile USB.

Di seguito il testo del Comunicato.
<< Dopo un orientamento giurisprudenziale che in questo ultimo periodo ha negato il risarcimento retributivo e contributivo ai LSU (lavoratori socialmente utili), malgrado gli stessi hanno svolto attività di lavoro subordinato per gli enti utilizzatori, poiché riteneva che questi lavoratori fossero soggetti sottoposti ad una disciplina di natura previdenziale – assistenziale, il Tribunale di Latina sez Lavoro (Giudice Gatani) in data 15.07.2014 ha accolto il ricorso di un LSU, Ulderico Altobelli, difeso dall’Avv Mantovani Ruggero ( storico legale della ex RdB e oggi della USB), contro il Comune di Rocca Secca dei Volsci e della XIII Comunità Montana.
Il giudice ha ritenuto meritevole l’impostazione dell’Avv Mantovani, che nel ricorso ha sostenuto che sarebbe preoccupante attribuire al lavoro prestato da un LSU, una qualificazione di minor rilievo o differente qualità rispetto al lavoro svolto da altro diverso prestatore, perché’ ciò sarebbe fortemente lesivo della dignità della sua opera e del suo apporto personale ed in contrasto con l’art. 1 della Costituzione che, non distinguendo tra tipi di lavoro e differenti contesti e ragioni che lo hanno determinato, accomuna nella medesima categoria ogni prestazione di attività personale.
Altresì violati risulterebbero poi gli artt. 1 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, attualmente parte integrante del Trattato di Lisbona, rispettivamente posti a tutela della dignità umana e del diritto di lavorare.
E così, il giudice Gatani statuiva che il ricorrente avesse “…fornito la prova in giudizio dello svolgimento di attività lavorativa subordinata dedotta in lite e la carenza di un valido contratto ad essa riferibile ai sensi dell’art 2126 c,c. “. Il giudice nella parte motivazionale della sentenza faceva anche riferimento alla Corte di giustizia Europea (sentenza n 157/2011), che rimanda al giudice del rinvio accertare l’abuso da parte delle amministrazioni nell’utilizzare manodopera senza specifico contratto, come nel caso degli LSU: concludendo per la condanna degli enti utilizzatori al pagamento delle differenze retributive e contributive non corrisposte al ricorrente per tutto il periodo in cui lo stesso è stato utilizzato come LSU.
Una sentenza che riapre la speranza a tanti LSU che ancora oggi, malgrado coprono vuoti organici degli enti, vengono ritenuti figli di un dio minore
Simona Conti (USB LATINA) >>

di Salvo Cariddi.

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