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Buoni pasto per LSU / Lpu / ASU

Il Ministero dell'Interno in data 18 aprile 2013 ha formulato un parere in risposta a un quesito di un lavoratore dove indica che non si rinvengono disposizioni che consentano l'estensione del buono pasto ai lavoratori socialmente utili, tenuto anche conto di quanto prescritto dall'art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 (valore nominale massimo pari ad euro 7,00) che impone il riconoscimento al solo personale contrattualizzato.
Per il personale dipendente degli enti locali la concessione del buono pasto è regolata dagli artt. 45 e 46 del Cc.c.n.l. del 14 settembre 2000.
Il diverso rapporto di mera utilizzazione che si instaura con i lavoratori socialmente utili impedisce l'applicazione tout court di dette disposizioni.

Questi i pareri espressi dal Ministero in materia di Enti locali:

18/04/2013 - Un lavoratore    di    un    comune ha presentato un esposto-quesito inteso a conoscere se gli LSU abbiano diritto al buono pasto, tenendo conto che l’attività lavorativa è articolata con due rientri settimanali pomeridiani. Al lavoratore in questione non vengono attribuiti i buoni pasto.

OGGETTO: Esposto—quesito di un comune da parte di un dipendente. Buono pasto per LSU.

Con e-mail un lavoratore socialmente utile utilizzato presso un Comune ha presentato un esposto- quesito inteso a conoscere se gli Lsu abbiano diritto alla corresponsione del buono pasto nel caso in cui l’attività lavorativa sia articolata, come quella degli altri dipendenti, con due rientri settimanali pomeridiani, tenuto conto che a detto lavoratore non vengono attribuiti. Al riguardo, poiché trattasi di problematica di carattere generale, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
La concessione del buono pasto per il personale dipendente degli enti locali è regolata dagli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 che stabiliscono i criteri e le modalità per la corresponsione dello stesso. Pertanto, il rapporto di lavoro di mera utilizzazione che si instaura tra il lavoratore socialmente utile e l’amministrazione, impedisce l’applicazione “tout court” della disposizione ai lavoratori in questione.
Si deve osservare, peraltro, che l’art. 8, del D.Lgs. n. 468/1998, ha esteso, ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, una serie di istituti previsti per il personale dipendente quali, ad esempio, il trattamento di ferie e di malattia, i permessi per i famigliari conviventi portatori di handicap, i permessi retribuiti, se previsti dalla contrattazione di comparto, con il chiaro intento di ridurre progressivamente quelle disparità di trattamento, giuridico ed economico tra le due categorie di lavoratori, presenti nella normativa di settore.
Non si è, tuttavia, rinvenuta alcuna disposizione che consenta l’estensione del buono pasto ai predetti lavoratori, tenuto conto, altresì, della disposizione contenuta nell’art. 5, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che nel determinare in 7,00 € il valore nominale massimo attribuibile, impone, alle università statali, l’obbligo di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.
Stante quanto sopra, si prega codesta Prefettura di voler far conoscere, secondo le modalità ritenute più idonee, il contenuto della presente al soggetto interessato.


18/01/2013 - Un’ Amministrazione ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, disciplinanti la concessione del buono pasto, tenuto conto della richiesta di corresponsione del predetto benefici presentata da un lavoratore utilizzato in una attività socialmente utile e che usufruisce di una integrazione salariale pari a 16 ore settimanali.

OGGETTO: Concessione buono pasto a lavoratore socialmente utile. Corretta applicazione dell’art. 45 del CCNL 14.9.2000. Richiesta di parere.

Con una nota una Amministrazione ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, disciplinanti la concessione del buono pasto, tenuto conto della richiesta di corresponsione del predetto beneficio presentata da un lavoratore utilizzato in una attività socialmente utile e che usufruisce di una integrazione salariale pari a 16 ore settimanali. Ritenendo, infatti, che detti articoli trovino applicazione solo nei confronti del personale dipendente, è stato chiesto se l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sia condizione essenziale al suddetto riconoscimento.
Al riguardo, non pare dubbio che i richiamati artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, regolino la concessione del buono pasto per il personale dipendente, stabilendo i criteri e le modalità per la corresponsione dello stesso, mentre il rapporto di lavoro di mera utilizzazione che si instaura tra il lavoratore socialmente utile e l’amministrazione, impedisce l’applicazione “tout court” della disposizione ai lavoratori in questione.
Si deve osservare, a tal proposito, che l’art. 8, del D.Lgs. n. 468/1998, ha esteso, ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, una serie di istituti previsti per il personale dipendente quali, ad esempio, il trattamento di ferie e di malattia, i permessi per i famigliari conviventi portatori di handicap, i permessi retribuiti, se previsti dalla contrattazione di comparto, con il chiaro intento di ridurre progressivamente quelle disparità di trattamento, giuridico ed economico tra le due categorie di lavoratori, presenti nella normativa di settore.
Non si è, tuttavia, rinvenuta alcuna disposizione che consenta l’estensione del buono pasto ai predetti lavoratori.
Conseguentemente, si deve ritenere che, allo stato della normativa, la richiesta del lavoratore non possa trovare favorevole accoglimento tenuto conto, altresì, della disposizione contenuta nell’art. 5, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 (Spending review), che nel determinare in 7,00 € il valore nominale massimo attribuibile, impone, alle università statali, l’obbligo di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.

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