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Asu Siciliani non considerati dall'Agenzia di Faraone, tutte le criticità analizzate dal Dott. Misuraca

Pubblichiamo l'analisi del Dott. Leonardo Misuraca, Segretario Generale del Comune di Ribera, e relatore dell'emendamento 38.74 sui precari siciliani (ammesso dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati) sulle criticità della proposta di istituzione dell' "Agenzia dei precari" annunciata da Davide Faraone.

 

<< L'articolato ai fini del superamento del fenomeno del precariato storico presso le pubbliche amministrazioni locali, prevede la costituzione da parte della Regione siciliana di un’Agenzia del Lavoro nella forma di Società consortile per la fornitura professionale di manodopera a termine, ai soggetti soci, mediante "contratti di somministrazione di lavoro".
Le disposizioni, tra l'altro, prevedono solo la possibilità di fornitura di lavoratori a termine e non contemplano, e non potrebbero, l'ipotesi di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in quanto non consentita dall'art. 31, comma 4, del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81.
Una soluzione pensata , verosimilmente, per aggirare il divieto di ingresso nella pubblica amministrazione di soggetti che non risultano idonei agli esiti di una selezione pubblica.
L'articolato presenta diversi profili di criticità.

1.La platea dei destinatari, per effetto del disposto di cui comma 4, risulta circoscritta ai " soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche e integrazioni, che, alla data del 31 dicembre 2016 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ...". Non viene annoverata tra i destinatari la platea dei Lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (trattasi di 5.410 lavoratori che da oltre 20 anni prestano attività negli enti di cui al comma 2).

2.L’eventuale partecipazione in qualità di soci dell’Agenzia del Lavoro da parte degli enti pubblici territoriali, prevista dal comma 2, risulta fortemente condizionata dalla prescrizione di cui al comma 6 ai sensi del quale " Il personale assunto ai sensi del comma 4 può essere indifferentemente
utilizzato presso ciascuno dei soggetti di cui al comma 2    " E' di tutta evidenza che
amministrazioni che hanno investito per un ventennio ingenti risorse per la crescita professionale dei propri lavoratori in ambiti specifici di attività amministrativa, verosimilmente, non asseconderanno, con la partecipazione alla Società consortile, tale meccanismo potendosi ritrovare con personale avviato a termine dall'Agenzia, di pari categoria e profilo ma con un bagaglio di esperienza che non corrisponde all'esigenza immediatamente funzionale dell'amministrazione.

3.La disposizione di cui al comma 4 ai sensi del quale " I soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche e integrazioni, che, alla data del 31 dicembre 2016 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con i soggetti di cui al comma 2, in deroga alle disposizioni di cui all ’articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2012, n. 112, sono assunti dall’Agenzia, con le modalità di cui ai commi successivi" non tiene in alcun modo conto del fatto che tutti i rapporti a tempo determinato in forza di disposizione legislativa vengono a scadenza il 31/12/2015 e che, pertanto, alla data del 31/12/2016 fissata dall'emendamento se non viene prevista, alla luce dei vigenti limiti e vincoli assunzionali e del numero elevato del lavoratori precari presenti nella Regione, una proroga in deroga a tutti i limiti o vincoli vigenti, come, peraltro, disposto nei due anni precedenti, alla data fissata (31/12/2016) ci si misurerà con un bacino di lavoratori verosimilmente svuotato, stante che alla data del 1/1/2016, moltissimi enti saranno costretti a disporre la risoluzione del rapporto dei lavoratori precari non essendo (tutti o quasi) nelle condizioni, a normativa invariata, di disporre una legittima proroga dei rapporti.

4.La previsione di cui al comma 5 ai sensi del quale " Le assunzioni di cui al comma 4 (presso l'Agenzia) sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative, nonché per gli aspetti connessi all ’inquadramento giuridico ed economico, non può essere superiore a quello relativo al contratto a tempo determinato, risolto per effetto dell’assunzione presso l’Agenzia" se non accompagnata da un criterio prioritario di "territorialità", nell'assegnazioni (preferenza per l'amministrazione di appartenenza), in considerazione dell'esiguità degli emolumenti oggi corrisposti ai lavoratori (in molti enti i lavoratori sono inquadrati a 18 se non, addirittura, a 12 ore) renderà vano, ferma restando ogni altra problematica, ogni buon proposito, dovendo il lavoratore, sempre a parità di emolumenti, sopportare oneri, non rimborsabili, legati a trasferte in luoghi sempre diversi essendo il rapporto con l'amministrazione utilizzatrice a tempo determinato. A conti fatti, essendo il perimetro degli spostamenti esteso all'ambito regionale, probabilmente sarà più conveniente per il lavoratore optare per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva d’importo corrispondente ad un anno della retribuzione già in godimento prevista dal comma 11. La verosimile fuoriuscita, decreterà la chiusura di municipi ed enti interessati, per la considerazione che in Sicilia non essendosi effettuati nell'ultimo decennio concorsi per la presenza del personale precario, diversamente da quanto avvenuto in altre Regioni, le piante organiche risultano svuotate e il rapporto tra personale precario e di ruolo presente in ogni ente è mediamente di 7/10 e per la conseguente considerazione che i vigenti limiti assunzionali (turn over) non consentono di rimpiazzare neanche in minima parte il personale eventualmente fuoriuscito.>>

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