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Cos'è il modello ISEE

L’ISEE, istituito dal Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 2000, è l'indicatore della situazione economica della famiglia e occorre per richiedere prestazioni sociali agevolate, servizi sociali e/o assistenziali e di pubblica utilità legate al reddito familiare. Le principali prestazioni agevolate per cui è richiesta l’attestazione ISEE sono:

   

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
    Assegno di maternità
    Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia
    Mense scolastiche
    Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
    Agevolazioni per tasse universitarie
    Prestazioni del diritto allo studio universitario Servizi socio sanitari domiciliari
    Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
    Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
    Altre prestazioni economiche assistenziali

I parametri su cui si basa il calcolo dell’ISEE sono: la composizione del nucleo familiare, il reddito da lavoro, il patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni componente il nucleo familiare.

Il nucleo familiare di riferimento ai fini del calcolo dell'ISEE, in linea generale è la famiglia anagrafica (istituto previsto dalla legge), da tenere distinto dal nucleo familiare, che invece non trova nessuna definizione nel codice civile.
Per famiglia anagrafica, così come previsto dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, si intende " l'insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale, e quindi la residenza, nello stesso comune, che possono essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi".
Il concetto di famiglia anagrafica quindi può non coincidere con quello di nucleo familiare che solitamente si utilizza per fini fiscali.
Nella compilazione del modello ISEE è necessario dichiarare la composizione del nucleo familiare del richiedente che coincide con la composizione della sua famiglia anagrafica (stato di famiglia) salvo nel caso che il dichiarante sia coniugato ma non conviva con l'altro coniuge. In questo caso, nonostante la residenza diversa, i due coniugi devono sempre dichiararsi parte di uno stesso nucleo familiare. Altro caso, ai fini della dichiarazione ISEE, per cui non si tiene conto della famiglia anagrafica è quello in cui i vi siano familiari a carico non conviventi che devono essere dichiarati nel nucleo familiare.

Per ottenere il calcolo dell’ISEE è necessario rendere una Dichiarazione Sostitutiva Unica nella quale ci si assume la responsabilità, anche penale di quanto si dichiara. Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori utilizzabili alternativamente a seconda delle prestazioni agevolate richieste: l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie. L'ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l'ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano confrontare nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione.

La dichiarazione sostitutiva unica si presenta all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata o in alternativa al Comune, alla sede INPS competente per territorio o ad un Centro di Assistenza Fiscale, che provvederanno al calcolo e rilasceranno l’attestazione al cittadino che ne fa richiesta. La dichiarazione sostitutiva è detta UNICA, perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare. Il valore ISEE della famiglia viene automaticamente inserito in una banca dati dell’INPS dall’ente che lo calcola, dove resta a disposizione degli altri enti, qualora si renda necessario l’utilizzo per altre prestazioni.

Il rilascio dell’attestazione è gratuito e viene effettuato dai CAAF che hanno stipulato con l'INPS un'apposita convenzione. Oltre ai CAAF, la legge n. 183/10, ha introdotto la possibilità di presentare la DSU all'INPS in via telematica. Il cittadino per avvalersi di tale opportunità può, collegandosi al sito Internet dell'INPS, utilizzare il portale ISEE richiamabile dai “Servizi On-Line”, tramite il link “Al Servizio del Cittadino” o dal menu “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”. Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN). Le informazioni per ottenere il PIN sono consultabili sul portale www.inps.it al link “Richiesta PIN”.

Per l'attestazione ISE / ISEE si dovrà dichiarare quanto segue:

    reddito complessivo IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. UNICO, Mod. 730) o, in mancanza di obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultima certificazione rilasciata dai datori di lavoro o enti pensionistici (Mod. CUD);
    patrimonio mobiliare del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, (es.: conti correnti e libretti bancari e/o postati, BOT, CCT, AZIONI, obbligazioni, ecc:);
    patrimonio immobiliare del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, (si fa riferimento al valore catastale, calcolato ai fini I.C.I.);
    data e numero di registrazione dell'eventuale contratto di locazione;
    importo del canone di locazione relativo all'anno in corso;
    eventuali invalidità se superiore al 66%, e/o handicap (L. 104/92 art. 3, comma 3°);
    codice fiscale e dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare;
    composizione del nucleo familiare.

Fonte: informafamiglie.it

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