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Ugl Palermo: ASU e Beni Culturali, una ridicola farsa.

Tutto questo "caos", che come al solito ha penalizzato i lavoratori, non si sarebbe verificato se "l'operazione Beni Culturali" sin dall'inizio fosse stata condotta nel rispetto assoluto delle norme vigenti in materia di utilizzazione di pesonale ASU. 
Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro Avv. Anna Rosa Corsello a seguito della richiesta di personale ASU da parte del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, con nota Prot. 24343/US1/2014 del 30/04/2014(vedi nota - parte evidenziata) aveva disposto che i Centri Per L'Impiego , successivamente all'individuazione dei soggetti da utilizzare presso il Dipartimento Beni Culturali,  ai fini delle assegnazioni ai vari siti culturali attivassero le procedure di mobilità di cui agli articoli 1 e 5 del Dlgs. 81/2000.
PERCHE' i Centri per L'Impiego in sede di assegnazione del personale ASU al Dipartimento Beni Culturali contrariamente a quanto  disposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro  hanno "mobilitato" i lavoratori i attraverso i protocolli d'intesa nonostante nei già citati protocolli d'intesa si facesse esplicito riferimento alle direttive del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro di cui alla nota sopra richiamata Prot. 24343/US1/2014 del 30/04/2014?
PERCHE' L'Assessore al Lavoro(in quel periodo il Dott. Giuseppe Bruno) ha "disertato" l'invito della V^ Commissione Parlamentare Lavoro che con la Risoluzione n° 20 approvata all'unanimità nella seduta del 18 Giugno 2014 "bandiva" i protocolli d'intesa stipulati ed "invitava" il Governo Regionale - e per esso l'Assessore  al Lavoro - all'attivazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 1 e 5 del Dlgs. 81/2000 ai fini dell'assegnazione del personale ASU presso i Beni Culturali ?
Noi  già a Giugno 2014 abbiamo chiesto delucidazioni in merito ai responsabili delle strutture competenti, ma senza riscontro alcuno (vedi nota UGL/ALE n°29 del 05/06/2014 ) !!!
Ma in concreto PER I LAVORATORI cosa cambia tra una mobilità(legittima) nel rispetto degli articoli  1 e 5 del Dlgs.81/2000 ed una mobilità "sui generis"  come la sottoscrizione del protocollo d'intesa ?
I VANTAGGI DELLA MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 1 e 5 DEL DLGS. 81/2000:
    Il lavoratore non ha più nessun rapporto lavorativo con la cooperativa, può rasseganare le dimissioni da socio e non è più obbligato a pagare la quota associativa.
    Il lavoratore è "sgravato" dal pagamento della quota parte da versare alla cooperativa necessaria per far fronte agli obbligatori oneri assicurativi per l'utilizzo in attività socilament utili.( a scanso di equivoci si precisa che, a nostro avviso, è legittimo il pagamento da parte del lavoratore di un ente privato della quota stabilita, necessaria per il pagamento degli oneri assicurativi.)  
    La mobilità ai sensi dei già citati articoli 1 e 5 dl Dlgs. 81/2000 ,sebbene in virtù della L.R. 5/2014, non pone a carico dell'ente utilizzatore l'incombenza dello sbocco occupazionale e quindi della stabilizzazione, laddove l'ente utilizzatore  intendesse avviare procedure di stabilizzazione di personale precario avrebbe l'obbligo di confrire priorità al personale  precario in atto utilizzato, sia esso personale con contratto a termine o personale in ASU, con priorità dei primi sui secondi(vedi circ. Dipartimento Lavoro del 03/02/2014 - parte evidenziata) .
GLI SVANTAGGI DELLA MOBILITA' IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA:
La mobilità "a mezzo" protocollo d'intesa  NON CONFERISCE al Dipartimento Beni Culturali lo "status" di ente utilizzatore come espressamente precisato dall'ex Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali Dott. Salvatore Giglione con nota prot. n° 4489 del 30 Gennaio 2015.
Non essendo giuridicamente ente utilizzatore il Dipartimento Beni Culturali non può (laddove per esigenze di servizio intendesse farlo)avvalersi del personale ASU per più di 20 ore lavorative settimanali considerato che il superamento del monte ore settimanale previsto(20 ore) comporterebbe il riconoscimento di un integrazione oraria che solo l'ente con lo "status giuridico" di ente utilizzatore può concedere.    
Laddove il Dipartimento Beni Culturali -considerate le conclamate carenze di risorse umane- intendesse assumere personale, sarebbe obbligato ad attingere dal famigerato elenco regionale dei Lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili .Il  personale ASU utilizzato e sfruttato "grazie" ai protocolli d'intesa per garantire l'apertura e la fruizione di musei , siti archeologici, parchi  etc., andrebbe "in coda" rispetto ai lavoratori con contratto a termine facenti parte dell'elenco unico regionale(circa 18.000 lavoratori) considerata la "mancanza" dello status giuridico di ente utilizzitore del Dipartimento Beni Culturali. Il riconoscimento dello status di "ente utilizzatore" ,nella fattispecie acquisibile solo grazie a mobilità in applicazione degli art.1 e 5 del Dlgs. 81/2000, conferirebbe ai lavoratori ASU utilizzati priorità assoluta rispetto a TUTTO il personale contrattualizzato e/o utilizzato in ASU e in servizio presso altri enti.
Colleghi, ma fino a quanto siamo disposti a tollerare simili angherie e soprusi ?
Noi continueremo a sollecitare con determinazione l'intevento del Governo Regionale e per esso dell'Assessore al Lavoro al fine di affrontare SERIAMENTE la problematica ASU, riservandoci di SCENDERE IN PIAZZA per rivendicare i diritti dei lavoratori laddove le nostre richieste d'intervento non venissero accolte.

Fonte: uglalepalermo.it

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